Art. 2.
(Individuazione dei danni).

      1. Gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, comunicano, entro un mese dalla data di emanazione del relativo decreto, al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare dei danni alle infrastrutture per i quali occorre intervenire con procedure di urgenza.

 

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Art. 3.
(Conti di tesoreria).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, istituisce, con proprio decreto, entro un mese dall'avvenuta individuazione dei comuni e delle province ai sensi dell'articolo 1, specifici conti di tesoreria intestati agli enti locali interessati e li comunica a tutti gli istituti di credito delegati alla riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), rendendoli inoltre pubblici secondo le procedure di legge.